(Regolamento di polizia veterinaria- art. 49)
                              Art. 49. 
  L'importazione degli animali ruminanti e suini  e'  subordinata  ad
apposita autorizzazione, da concedersi di volta  in  volta  dall'Alto
Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica su domanda inoltrata
dagli interessati per il tramite della Prefettura della provincia cui
gli animali sono destinati. 
  L'importazione e' consentita alle seguenti condizioni: 
  a) che gli animali siano scortati da certificati di origine  e'  di
sanita' rilasciati dalle autorita' del paese  di  provenienza.  Detti
certificati  devono  portare   l'indicazione   della   localita'   di
provenienza e di quella di destinazione e portare la dichiarazione di
un veterinario di Stato o a cio' delegato dallo Stato attestante  che
gli animali dimorano da almeno 30 giorni in  localita'  nella  quale,
entro il raggio di 20 chilometri, non si sono verificati  durante  lo
stesso periodo di tempo casi di malattie infettive trasmissibili alla
specie di animali cui i certificati si riferiscono, e che gli animali
sono stati visitati non prima del giorno precedente  a  quello  della
partenza e riconosciuti sani. 
  I certificati  possono  essere  cumulativi  purche'  contengano  le
indicazioni relative al  numero,  specie,  razza  e  categoria  degli
animali e purche' questi appartengano alla stessa specie,  provengano
dalla stessa localita' e  siano  diretti  allo  stesso  destinatario.
Quando gli animali da importare devono essere caricati su piu'  carri
ferroviari o  autoveicoli  e'  necessario  che  detti  animali  siano
scortati da un certificato per ogni carro o autoveicolo. 
  La validita' dei certificati e' fissata in 6 giorni e  puo'  essere
prorogata in seguito a nuova visita. Se la validita' viene a  scadere
durante il viaggio i certificati sono ritenuti validi sino all'arrivo
degli animali al confine o al porto. 
  In caso di manifestazione nei paesi di provenienza degli animali di
malattie infettive che non comportano divieto di importazione, l'Alto
Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica  puo'  disporre  che
detti certificati siano integrati da una dichiarazione attestante che
gli animali sono stati sottoposti a speciali trattamenti immunizzanti
o ad accertamenti diagnostici; 
  b) che i certificati di origine e di sanita' che scortano  i  suini
siano integrati da una dichiarazione attestante che gli animali  sono
stati allevati in regioni nel cui territorio non si  sono  verificati
da almeno 3 anni casi di trichinosi; 
  c) che gli animali risultino sani alla visita sanitaria al confine,
al porto o all'aeroporto attraverso il quale avviene l'importazione; 
  d) che al confine, al porto o all'aeroporto i bovini non  inoltrati
direttamente ai macelli subiscano  la  prova  della  tubercolina  con
esito negativo ed i bovini, gli ovini ed i  caprini  da  riproduzione
subiscano idonee prove diagnostiche per la brucellosi, pure con esito
negativo. Dall'applicazione di dette norme sono  esenti  gli  animali
che,  per  speciali  accordi  intervenuti,  sono   scortati   da   un
certificato attestante che hanno subito tali prove  diagnostiche  con
esito negativo nel paese di origine; 
  e) che i suini siano sottoposti a  speciale  marcatura  al  momento
dell'importazione sotto  controllo  veterinario.  Quando  particolari
condizioni lo richiedono, la marcatura puo' essere resa  obbligatoria
anche per gli animali di altre specie. 
  L'inoltro  degli  animali  dal  confine,  porto   o   aeroporto   a
destinazione deve effettuarsi di norma per ferrovia e lo scarico aver
luogo esclusivamente negli scali cui sono diretti; nel caso che  cio'
non sia possibile viene  consentito  anche  l'inoltro  con  automezzi
sotto scorta sanitaria a spese dell'interessato. 
  Di ogni spedizione l'Ufficio veterinario di confine, di porto o  di
aeroporto deve fare comunicazione telegrafica alla  Prefettura  della
provincia cui gli animali sono destinati. 
  Gli animali giunti a destinazione,  quando  non  siano  inviati  al
macello, devono sottostare, in locali adatti e  sotto  vigilanza  del
veterinario comunale, ad un periodo  di  osservazione  di  8  giorni,
trascorso il quale sono ammessi a libera pratica previo controllo del
veterinario provinciale. Tale periodo deve computarsi dal  giorno  in
cui gli animali hanno subito la visita al confine, se trasportati per
via terra o per via aerea, dal giorno  dell'imbarco,  se  trasportati
per via mare.