Art. 49. L'importazione degli animali ruminanti e suini e' subordinata ad apposita autorizzazione, da concedersi di volta in volta dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica su domanda inoltrata dagli interessati per il tramite della Prefettura della provincia cui gli animali sono destinati. L'importazione e' consentita alle seguenti condizioni: a) che gli animali siano scortati da certificati di origine e' di sanita' rilasciati dalle autorita' del paese di provenienza. Detti certificati devono portare l'indicazione della localita' di provenienza e di quella di destinazione e portare la dichiarazione di un veterinario di Stato o a cio' delegato dallo Stato attestante che gli animali dimorano da almeno 30 giorni in localita' nella quale, entro il raggio di 20 chilometri, non si sono verificati durante lo stesso periodo di tempo casi di malattie infettive trasmissibili alla specie di animali cui i certificati si riferiscono, e che gli animali sono stati visitati non prima del giorno precedente a quello della partenza e riconosciuti sani. I certificati possono essere cumulativi purche' contengano le indicazioni relative al numero, specie, razza e categoria degli animali e purche' questi appartengano alla stessa specie, provengano dalla stessa localita' e siano diretti allo stesso destinatario. Quando gli animali da importare devono essere caricati su piu' carri ferroviari o autoveicoli e' necessario che detti animali siano scortati da un certificato per ogni carro o autoveicolo. La validita' dei certificati e' fissata in 6 giorni e puo' essere prorogata in seguito a nuova visita. Se la validita' viene a scadere durante il viaggio i certificati sono ritenuti validi sino all'arrivo degli animali al confine o al porto. In caso di manifestazione nei paesi di provenienza degli animali di malattie infettive che non comportano divieto di importazione, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica puo' disporre che detti certificati siano integrati da una dichiarazione attestante che gli animali sono stati sottoposti a speciali trattamenti immunizzanti o ad accertamenti diagnostici; b) che i certificati di origine e di sanita' che scortano i suini siano integrati da una dichiarazione attestante che gli animali sono stati allevati in regioni nel cui territorio non si sono verificati da almeno 3 anni casi di trichinosi; c) che gli animali risultino sani alla visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto attraverso il quale avviene l'importazione; d) che al confine, al porto o all'aeroporto i bovini non inoltrati direttamente ai macelli subiscano la prova della tubercolina con esito negativo ed i bovini, gli ovini ed i caprini da riproduzione subiscano idonee prove diagnostiche per la brucellosi, pure con esito negativo. Dall'applicazione di dette norme sono esenti gli animali che, per speciali accordi intervenuti, sono scortati da un certificato attestante che hanno subito tali prove diagnostiche con esito negativo nel paese di origine; e) che i suini siano sottoposti a speciale marcatura al momento dell'importazione sotto controllo veterinario. Quando particolari condizioni lo richiedono, la marcatura puo' essere resa obbligatoria anche per gli animali di altre specie. L'inoltro degli animali dal confine, porto o aeroporto a destinazione deve effettuarsi di norma per ferrovia e lo scarico aver luogo esclusivamente negli scali cui sono diretti; nel caso che cio' non sia possibile viene consentito anche l'inoltro con automezzi sotto scorta sanitaria a spese dell'interessato. Di ogni spedizione l'Ufficio veterinario di confine, di porto o di aeroporto deve fare comunicazione telegrafica alla Prefettura della provincia cui gli animali sono destinati. Gli animali giunti a destinazione, quando non siano inviati al macello, devono sottostare, in locali adatti e sotto vigilanza del veterinario comunale, ad un periodo di osservazione di 8 giorni, trascorso il quale sono ammessi a libera pratica previo controllo del veterinario provinciale. Tale periodo deve computarsi dal giorno in cui gli animali hanno subito la visita al confine, se trasportati per via terra o per via aerea, dal giorno dell'imbarco, se trasportati per via mare.