(Regolamento di polizia veterinaria- art. 50)
                              Art. 50. 
 
 
  L'importazione  degli  equini  e'   subordinata   alla   preventiva
autorizzazione prevista dal 1° comma dell'articolo precedente  ed  e'
consentita alle condizioni stabilite dalle lettere a), c) ed e) dello
stesso articolo. 
  La  visita  sanitaria,  da  eseguirsi  al  confine,  al   porto   o
all'aeroporto, deve  essere  integrata  dall'esecuzione  della  prova
della malleina con esito negativo. Dalla applicazione di detta  norma
sono esenti gli animali che, per speciali accordi  intervenuti,  sono
scortati da un certificato attestante che  hanno  subito  tale  prova
diagnostica con esito negativo nel paese di origine. 
  I   cavalli   importati    temporaneamente    per    manifestazioni
ippico-sportive sono esenti dalla preventiva autorizzazione  e  dalla
prova della malleina. In luogo dei normali certificati di  origine  e
di sanita' detti  cavalli  possono  essere  scortati  da  certificati
rilasciati dalle Federazioni  sport  equestri  competenti  e  da  una
dichiarazione rilasciata da un veterinario  di  Stato  del  paese  di
ultima provenienza, attestante la sanita' dell'animale.