Art. 50. L'importazione degli equini e' subordinata alla preventiva autorizzazione prevista dal 1° comma dell'articolo precedente ed e' consentita alle condizioni stabilite dalle lettere a), c) ed e) dello stesso articolo. La visita sanitaria, da eseguirsi al confine, al porto o all'aeroporto, deve essere integrata dall'esecuzione della prova della malleina con esito negativo. Dalla applicazione di detta norma sono esenti gli animali che, per speciali accordi intervenuti, sono scortati da un certificato attestante che hanno subito tale prova diagnostica con esito negativo nel paese di origine. I cavalli importati temporaneamente per manifestazioni ippico-sportive sono esenti dalla preventiva autorizzazione e dalla prova della malleina. In luogo dei normali certificati di origine e di sanita' detti cavalli possono essere scortati da certificati rilasciati dalle Federazioni sport equestri competenti e da una dichiarazione rilasciata da un veterinario di Stato del paese di ultima provenienza, attestante la sanita' dell'animale.