Art. 51. L'importazione del pollame e degli altri animali da cortile e' consentita a condizione che siano scortati dai certificati di origine e di sanita' previsti dal precedente art. 49, lettera a), tenendo presente che i termini ivi fissati sono ridotti da 30 a 15 giorni. Gli animali inoltre devono essere riconosciuti sani alla visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto. Le uova da cova, per essere ammesse all'importazione, devono essere scortate da un certificato attestante che provengono da allevamenti indenni da pullorosi.