(Regolamento di polizia veterinaria- art. 51)
                              Art. 51. 
 
 
  L'importazione del pollame e degli  altri  animali  da  cortile  e'
consentita a condizione che siano scortati dai certificati di origine
e di sanita' previsti dal precedente art.  49,  lettera  a),  tenendo
presente che i termini ivi fissati sono ridotti da 30 a 15 giorni. 
  Gli animali inoltre devono essere  riconosciuti  sani  alla  visita
sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto. 
  Le uova da cova, per essere ammesse all'importazione, devono essere
scortate da un certificato attestante che provengono  da  allevamenti
indenni da pullorosi.