Art. 53. Le carni fresche, refrigerate, congelate, salate, affumicate, insaccate, in scatola o in altro modo preparate, le conserve di carne, i brodi e gli estratti di carne, i lardi, le pancette e le guance suine, lo strutto e gli altri grassi animali per uso alimentare allo stato naturale o fusi, nonche' i volatili da cortile, i conigli e la selvaggina uccisi, per essere ammessi all'importazione, devono essere scortati da certificati di origine e di sanita' portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a cio' delegato dallo Stato che le carni e gli altri prodotti di cui sopra sono sani ed atti incondizionatamente all'alimentazione umana e che provengono da animali riconosciuti sani prima della macellazione. Nei certificati che scortano le carni suine, i lardi ed i preparati di carne suina, eccettuati quelli cotti, deve essere specificato che provengono da suini allevati in regioni nel cui territorio non si sono verificati da almeno 3 anni casi di trichinosi e che sono stati sottoposti ad esame trichinoscopico con esito negativo. Le carni e gli altri prodotti sopra elencati devono corrispondere ai requisiti prescritti in materia dalle norme vigenti nella Repubblica e subire, con esito favorevole, la visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto. L'importazione delle carni equine, canine e feline fresche, refrigerate, congelate o comunque preparate, e' vietata.