(Regolamento di polizia veterinaria- art. 53)
                              Art. 53. 
  Le  carni  fresche,  refrigerate,  congelate,  salate,  affumicate,
insaccate, in scatola o in  altro  modo  preparate,  le  conserve  di
carne, i brodi e gli estratti di carne, i lardi,  le  pancette  e  le
guance  suine,  lo  strutto  e  gli  altri  grassi  animali  per  uso
alimentare allo stato naturale o fusi, nonche' i volatili da cortile,
i   conigli   e   la   selvaggina   uccisi,   per   essere    ammessi
all'importazione, devono essere scortati da certificati di origine  e
di sanita' portanti l'attestazione di un veterinario  di  Stato  o  a
cio' delegato dallo Stato che le carni e gli altri  prodotti  di  cui
sopra sono sani ed atti incondizionatamente all'alimentazione umana e
che provengono da animali riconosciuti sani prima della macellazione. 
  Nei certificati che scortano le carni suine, i lardi ed i preparati
di carne suina, eccettuati quelli cotti, deve essere specificato  che
provengono da suini allevati in regioni nel  cui  territorio  non  si
sono verificati da almeno 3 anni casi di trichinosi e che sono  stati
sottoposti ad esame trichinoscopico con esito negativo. 
  Le carni e gli altri prodotti sopra elencati  devono  corrispondere
ai  requisiti  prescritti  in  materia  dalle  norme  vigenti   nella
Repubblica e subire, con esito favorevole,  la  visita  sanitaria  al
confine, al porto o all'aeroporto. 
  L'importazione  delle  carni  equine,  canine  e  feline   fresche,
refrigerate, congelate o comunque preparate, e' vietata.