Art. 55. Le quantita' sino a 5 chilogrammi di carni e di prodotti della pesca, dei quali e' consentita l'importazione ai sensi dei precedenti articoli 53 e 54, possono essere introdotte senza presentazione di certificato di origine e di sanita' e senza sottostare alla visita sanitaria ed alle altre formalita' prescritte, quando sono importate direttamente dai viaggiatori o spedite a mezzo pacco postale o ferroviario con destinazione a privati per uso personale e non di commercio.