(Regolamento di polizia veterinaria- art. 55)
                              Art. 55. 
 
 
  Le quantita' sino a 5 chilogrammi di  carni  e  di  prodotti  della
pesca, dei quali e' consentita l'importazione ai sensi dei precedenti
articoli 53 e 54, possono essere introdotte  senza  presentazione  di
certificato di origine e di sanita' e senza  sottostare  alla  visita
sanitaria ed alle altre formalita' prescritte, quando sono  importate
direttamente dai viaggiatori  o  spedite  a  mezzo  pacco  postale  o
ferroviario con destinazione a privati per uso  personale  e  non  di
commercio.