Art. 56. Le pelli secche o salate secche, le budella e le vesciche secche, i cagli secchi, il sangue, le unghie, le ossa e gli avanzi animali in genere allo stato secco, le lane lavate, le farine di pesce, i grassi fusi per uso industriale non alimentare sono ammessi all'importazione da qualunque provenienza senza obbligo di presentazione di certificati di origine e di sanita', previo favorevole controllo sanitario. Le pelli, le budella, e le vesciche in salamoia sono ammesse all'importazione da qualunque provenienza, purche' scortate da certificati di origine e di sanita' portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a cio' delegato dallo Stato che i detti prodotti sono stati Sottoposti a salagione ad umido per almeno 30 giorni. Sono altresi' ammessi all'importazione da qualunque provenienza le setole, i crini, i peli, le piume, le farine di carne, di ossa e di sangue per uso zootecnico, purche abbiano subito un trattamento di sterilizzazione riconosciuto idoneo agli effetti della profilassi veterinaria. Il trattamento subito deve risultare da certificati di origine e di sanita' rilasciati nei modi sopraindicati. Per le pelli sottoposte ad un trattamento di sterilizzazione il certificato e richiesto soltanto se non sono allo stato di secchezza.