(Regolamento di polizia veterinaria- art. 56)
                              Art. 56. 
 
 
  Le pelli secche o salate secche, le budella e le vesciche secche, i
cagli secchi, il sangue, le unghie, le ossa e gli avanzi  animali  in
genere allo stato secco, le lane lavate, le farine di pesce, i grassi
fusi per uso industriale non alimentare sono ammessi all'importazione
da  qualunque  provenienza  senza   obbligo   di   presentazione   di
certificati di origine e  di  sanita',  previo  favorevole  controllo
sanitario. 
  Le pelli, le budella,  e  le  vesciche  in  salamoia  sono  ammesse
all'importazione  da  qualunque  provenienza,  purche'  scortate   da
certificati di origine e di sanita'  portanti  l'attestazione  di  un
veterinario di Stato o a  cio'  delegato  dallo  Stato  che  i  detti
prodotti sono stati Sottoposti a salagione ad  umido  per  almeno  30
giorni. 
  Sono altresi' ammessi all'importazione da qualunque provenienza  le
setole, i crini, i peli, le piume, le farine di carne, di ossa  e  di
sangue per uso zootecnico, purche abbiano subito  un  trattamento  di
sterilizzazione riconosciuto idoneo  agli  effetti  della  profilassi
veterinaria. 
  Il trattamento subito deve risultare da certificati di origine e di
sanita' rilasciati nei modi sopraindicati. 
  Per le pelli sottoposte ad un  trattamento  di  sterilizzazione  il
certificato e richiesto soltanto se non sono allo stato di secchezza.