Art. 58. L'esportazione all'estero degli animali delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, equina e degli animali da cortile, dei prodotti ed avanzi animali verso paesi con i quali esistono speciali convenzioni veterinarie e' disciplinata dalle norme stabilite nelle convenzioni stesse. Per le destinazioni verso i paesi con i quali non esistono convenzioni, salvo che disposizioni dei paesi stessi non richiedano diversamente, si osservano le norme stabilite dai successivi articoli 59 e 60.