(Regolamento di polizia veterinaria- art. 58)
                              Art. 58. 
 
 
  L'esportazione  all'estero  degli  animali  delle  specie   bovina,
bufalina, ovina, caprina, suina, equina e degli animali  da  cortile,
dei prodotti ed avanzi animali  verso  paesi  con  i  quali  esistono
speciali  convenzioni  veterinarie  e'   disciplinata   dalle   norme
stabilite nelle convenzioni stesse. 
  Per le  destinazioni  verso  i  paesi  con  i  quali  non  esistono
convenzioni, salvo che disposizioni dei paesi stessi  non  richiedano
diversamente, si osservano le norme stabilite dai successivi articoli
59 e 60.