(Regolamento di polizia veterinaria- art. 6)
                               Art. 6. 
 
 
  I   direttori   degli   Istituti   universitari,   degli   Istituti
zooprofilattici' sperimentali, delle sezioni medico-micrografiche dei
Laboratori provinciali di igiene e di profilassi  e  i  direttori  di
qualsiasi   laboratorio   batteriologico   che   dagli   accertamenti
diagnostici di laboratorio rilevano l'esistenza di malattie infettive
e diffusive, di cui all'art. 1, devono  senza  ritardo  informare  il
veterinario provinciale ed il veterinario del comune da cui  proviene
il materiale esaminato, rimettendo loro copia del reperto.