(Regolamento di polizia veterinaria- art. 60)
                              Art. 60. 
 
 
  I certificati di origine e di sanita' per l'esportazione all'estero
di carni, di prodotti ed avanzi animali e di materie ed oggetti  atti
alla propagazione  delle  malattie  infettive  degli  animali  devono
essere rilasciati da un veterinario di Stato o a cio' delegato  dallo
Stato  e  compilati  secondo  le  norme  in  vigore  nei   paesi   di
destinazione.