Art. 60. I certificati di origine e di sanita' per l'esportazione all'estero di carni, di prodotti ed avanzi animali e di materie ed oggetti atti alla propagazione delle malattie infettive degli animali devono essere rilasciati da un veterinario di Stato o a cio' delegato dallo Stato e compilati secondo le norme in vigore nei paesi di destinazione.