Art. 61. Il transito degli animali attraverso il territorio nazionale con diretta destinazione ad altri paesi, quando non esistono speciali convenzioni veterinarie, e' consentito dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, su richiesta delle competenti autorita' del paese di destinazione, con l'osservanza di norme da stabilirsi di volta in volta, e sempreche' provengano da paese per il quale non sono in vigore divieti o limitazioni. In ogni caso gli animali devono essere scortati da certificati di origine e di sanita' sui quali il veterinario di Stato, all'atto della visita al confine, al porto o all'aeroporto di entrata nel territorio della Repubblica, deve apporre il proprio visto. Nessuna formalita' e' richiesta per il transito delle carni, dei prodotti ed avanzi animali, purche' provenienti da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni.