(Regolamento di polizia veterinaria- art. 61)
                              Art. 61. 
 
 
  Il transito degli animali attraverso il  territorio  nazionale  con
diretta destinazione ad altri paesi,  quando  non  esistono  speciali
convenzioni veterinarie, e' consentito  dall'Alto  Commissariato  per
l'igiene  e  la  sanita'  pubblica,  su  richiesta  delle  competenti
autorita' del paese di destinazione, con  l'osservanza  di  norme  da
stabilirsi di volta in volta, e sempreche' provengano da paese per il
quale non sono in vigore divieti o  limitazioni.  In  ogni  caso  gli
animali devono essere scortati da certificati di origine e di sanita'
sui quali il veterinario di Stato, all'atto della visita al  confine,
al porto o all'aeroporto di entrata nel territorio della  Repubblica,
deve apporre il proprio visto. 
  Nessuna formalita' e' richiesta per il transito  delle  carni,  dei
prodotti ed avanzi animali, purche' provenienti da paesi per i  quali
non sono in vigore divieti o limitazioni.