(Regolamento di polizia veterinaria- art. 62)
                              Art. 62. 
 
 
  Gli  animali  condotti  all'alpeggio  dall'estero   all'interno   e
viceversa  nelle  zone  di  confine,  devono   essere   scortati   da
certificati di origine e di sanita', subire la visita sanitaria,  con
esito favorevole, al confine e sottostare alle altre misure sanitarie
che possono essere  prescritte,  salvo  che  speciali  convenzioni  o
accordi non dispongano diversamente. 
  Le stesse disposizioni sono applicabili al movimento giornaliero di
animali appartenenti agli abitanti delle zone di confine,  effettuato
nelle due direzioni per  pascolo,  lavori  agricoli  o  trasporti  in
genere.