Art. 62. Gli animali condotti all'alpeggio dall'estero all'interno e viceversa nelle zone di confine, devono essere scortati da certificati di origine e di sanita', subire la visita sanitaria, con esito favorevole, al confine e sottostare alle altre misure sanitarie che possono essere prescritte, salvo che speciali convenzioni o accordi non dispongano diversamente. Le stesse disposizioni sono applicabili al movimento giornaliero di animali appartenenti agli abitanti delle zone di confine, effettuato nelle due direzioni per pascolo, lavori agricoli o trasporti in genere.