(Regolamento di polizia veterinaria- art. 63)
                              Art. 63. 
 
 
  Le disinfezioni  nei  casi  previsti  dal  presente  regolamento  o
comunque disposte dalle autorita' sanitarie devono eseguirsi sotto la
vigilanza dei veterinari comunali o, in mancanza di  essi,  di  altri
veterinari all'uopo incaricati dai sindaci. 
  Le disinfezioni nelle  stazioni  di  confine,  nei  porti  e  negli
aeroporti sono eseguite sotto la vigilanza dei veterinari  incaricati
del servizio ai sensi del precedente art. 45.