Art. 63. Le disinfezioni nei casi previsti dal presente regolamento o comunque disposte dalle autorita' sanitarie devono eseguirsi sotto la vigilanza dei veterinari comunali o, in mancanza di essi, di altri veterinari all'uopo incaricati dai sindaci. Le disinfezioni nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti sono eseguite sotto la vigilanza dei veterinari incaricati del servizio ai sensi del precedente art. 45.