(Regolamento di polizia veterinaria- art. 64)
                              Art. 64. 
 
 
  Le amministrazioni ferroviarie  e  tranviarie  devono  far  pulire,
lavare  e  disinfettare,  con  le   modalita'   stabilite   dall'Alto
Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, i carri  che  hanno
servito al trasporto di animali, di prodotti ed  avanzi  animali,  di
regola entro 24 ore dallo scarico. 
  Se non e' possibile eseguire le predette operazioni nella  stazione
di arrivo, i carri devono essere piombati e spediti ad  una  stazione
vicina dotata dei necessari impianti. 
  A cura  delle  stesse  amministrazioni  ferroviarie  e  tranviarie,
devono essere puliti, lavati e disinfettati  i  piani  caricatori  ed
ogni altro luogo di sosta o di  passaggio  degli  animali  nonche'  i
ponti mobili e tutti gli attrezzi che hanno servito al carico ed allo
scarico. 
  Per le navi che hanno trasportato animali  devono  provvedere  alle
operazioni di lavaggio e di  disinfezione  i  comandanti  delle  navi
stesse. 
  Per gli aeromobili devono provvedere le societa' esercenti le linee
di navigazione aerea. 
  Gli autoveicoli che hanno trasportato animali devono essere puliti,
lavati e disinfettati subito dopo eseguito lo scarico. Se  nel  luogo
ove questo avviene non esistono adeguati mezzi per compiere le  dette
operazioni, l'autoveicolo deve essere condotto a vuoto  alla  propria
autorimessa o ad altra convenientemente attrezzata  o  nei  posti  di
disinfezione stabiliti dai comuni  presso  i  mercati  o  i  pubblici
macelli. 
  Gli autoveicoli non  disinfettati  devono  portare  all'esterno  un
cartello bianco  con  la  scritta  "da  disinfettare".  A  comprovare
l'avvenuta disinfezione viene applicato sugli autoveicoli un cartello
giallo con la  scritta  "disinfettato"  e  sul  quale  devono  essere
apposti  la  data  ed  il  timbro  dell'impresa   che   ha   eseguito
l'operazione. 
  La disinfezione degli autoveicoli, nei casi  in  cui  ricorrono  le
circostanze previste dall'art.  32  del  presente  regolamento,  deve
essere eseguita prima del carico  sotto  la  vigilanza  del  servizio
veterinario comunale. L'incaricato della vigilanza deve  apporre  sul
cartello con la scritta "disinfettato" il bollo del comune, la data e
la propria firma. 
  Nei casi di trasporto di animali infetti, in prova  delle  avvenute
disinfezioni, il  veterinario  incaricato  della  vigilanza  su  tale
servizio redige apposito verbale conforme  al  mod.  11  allegato  al
presente regolamento.