(Regolamento di polizia veterinaria- art. 65)
                              Art. 65. 
 
 
  I trattamenti immunizzanti con sieri,  vaccini,  virus  e  prodotti
similari nonche' le inoculazioni diagnostiche, devono essere eseguiti
da veterinari. 
  I trattamenti immunizzanti e le inoculazioni diagnostiche  previsti
come obbligatori dal presente  regolamento  o  resi  obbligatori  dal
prefetto in esecuzione delle  disposizioni  del  regolamento  stesso,
devono essere  eseguiti  dai  veterinari  comunali  o  da  veterinari
appositamente autorizzati dal prefetto. 
  Per quelli facoltativi da praticarsi su richiesta dei  privati  non
occorre preventiva autorizzazione prefettizia, salvo  le  limitazioni
previste nel Titolo  II  del  presente  regolamento  sull'impiego  di
determinati prodotti per  la  profilassi  della  peste  suina,  della
brucellosi e del vaiolo ovino. 
  Gli animali trattati non possono essere trasferiti dai  ricoveri  o
dai pascoli sino a quando non hanno conseguito un'efficace protezione
immunitaria. 
  Di tutti  i  dati  riguardanti  i  trattamenti  immunizzanti  e  le
inoculazioni diagnostiche eseguiti dai  veterinari  liberi  esercenti
deve essere data comunicazione al veterinario comunale che e'  tenuto
a  trasmetterli  al  veterinario  provinciale,  unitamente  a  quelli
relativi ai trattamenti da lui stesso eseguiti, valendosi del  mod.n.
12 allegato al presente regolamento.