Art. 65. I trattamenti immunizzanti con sieri, vaccini, virus e prodotti similari nonche' le inoculazioni diagnostiche, devono essere eseguiti da veterinari. I trattamenti immunizzanti e le inoculazioni diagnostiche previsti come obbligatori dal presente regolamento o resi obbligatori dal prefetto in esecuzione delle disposizioni del regolamento stesso, devono essere eseguiti dai veterinari comunali o da veterinari appositamente autorizzati dal prefetto. Per quelli facoltativi da praticarsi su richiesta dei privati non occorre preventiva autorizzazione prefettizia, salvo le limitazioni previste nel Titolo II del presente regolamento sull'impiego di determinati prodotti per la profilassi della peste suina, della brucellosi e del vaiolo ovino. Gli animali trattati non possono essere trasferiti dai ricoveri o dai pascoli sino a quando non hanno conseguito un'efficace protezione immunitaria. Di tutti i dati riguardanti i trattamenti immunizzanti e le inoculazioni diagnostiche eseguiti dai veterinari liberi esercenti deve essere data comunicazione al veterinario comunale che e' tenuto a trasmetterli al veterinario provinciale, unitamente a quelli relativi ai trattamenti da lui stesso eseguiti, valendosi del mod.n. 12 allegato al presente regolamento.