Art. 66. L'inoculazione di animali con virus dell'afta epizootica, della peste suina e del vaiolo ovino, allo scopo di preparare prodotti immunizzanti, deve essere autorizzata dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica ed eseguita sotto il controllo del veterinario provinciale. L'importazione e l'impiego, anche a solo scopo sperimentale, di virus e di microrganismi patogeni in genere agenti di malattie esotiche sono parimenti soggetti a preventiva autorizzazione dell'Alto Commissario.