(Regolamento di polizia veterinaria- art. 66)
                              Art. 66. 
 
 
  L'inoculazione di animali con  virus  dell'afta  epizootica,  della
peste suina e del vaiolo ovino,  allo  scopo  di  preparare  prodotti
immunizzanti,  deve  essere  autorizzata  dall'Alto  Commissario  per
l'igiene e la sanita' pubblica ed eseguita  sotto  il  controllo  del
veterinario provinciale. 
  L'importazione e l'impiego, anche a  solo  scopo  sperimentale,  di
virus e di  microrganismi  patogeni  in  genere  agenti  di  malattie
esotiche  sono  parimenti  soggetti   a   preventiva   autorizzazione
dell'Alto Commissario.