(Regolamento di polizia veterinaria- art. 67)
                              Art. 67. 
 
 
  Per la lotta contro le malattie infettive e diffusive degli animali
i veterinari provinciali e comunali  si  avvalgono  dell'opera  degli
Istituti zooprofilattici sperimentali e, occorrendo,  di  quella  dei
Laboratori  provinciali  d'igiene  e  profilassi;  possono   altresi'
richiedere la consulenza delle Facolta' di medicina veterinaria. 
  Per la lotta contro le malattie delle api e dei pesci si  avvalgono
anche, rispettivamente, degli Istituti specializzati in apicoltura  e
degli Stabilimenti ittiogenici competenti per territorio. 
  Gli Istituti zooprofilattici sperimentali svolgono la  loro  azione
sotto  la  vigilanza  e  le  direttive  dell'Alto  Commissariato  per
l'igiene e la  sanita'  pubblica.  Per  quanto  riguarda  l'attivita'
diagnostica e  l'assistenza  tecnica  nei  confronti  delle  malattie
infettive e  diffusive  i  detti  Istituti  prestano  la  loro  opera
gratuitamente.