Art. 67. Per la lotta contro le malattie infettive e diffusive degli animali i veterinari provinciali e comunali si avvalgono dell'opera degli Istituti zooprofilattici sperimentali e, occorrendo, di quella dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi; possono altresi' richiedere la consulenza delle Facolta' di medicina veterinaria. Per la lotta contro le malattie delle api e dei pesci si avvalgono anche, rispettivamente, degli Istituti specializzati in apicoltura e degli Stabilimenti ittiogenici competenti per territorio. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali svolgono la loro azione sotto la vigilanza e le direttive dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica. Per quanto riguarda l'attivita' diagnostica e l'assistenza tecnica nei confronti delle malattie infettive e diffusive i detti Istituti prestano la loro opera gratuitamente.