(Regolamento di polizia veterinaria- art. 68)
                              Art. 68. 
  Il prefetto ai fini della profilassi di determinate  malattie  puo'
ordinare, previa autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene  e
la sanita' pubblica, l'applicazione  di  particolari  misure  atte  a
proteggere gli allevamenti indenni o a conseguire il  risanamento  di
quelli infetti.