Art. 69. Gli allevamenti nei quali vengono attuati piani organici di risanamento basati sulla formazione di nuclei indenni, secondo metodi e modalita' approvati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, devono essere inseriti in uno speciale registro da tenersi dal veterinario provinciale presso le singole Prefetture. Agli allevamenti riconosciuti indenni dalla malattia considerata, e per i singoli animali a questi appartenenti, viene rilasciata speciale attestazione da parte del veterinario provinciale.