Art. 7. L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica puo' assegnare, su proposta del prefetto, premi ai funzionari ed alle guardie di pubblica sicurezza, ai carabinieri, alle guardie di finanza, alle guardie forestali, agli agenti al servizio delle province, nonche' alle guardie dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, per le denunce da essi fatte, ed alle persone che, pure non avendone l'obbligo, hanno denunciato casi di malattie infettive e diffusive degli animali. Uguale facolta', per la concessione di simili premi, e' data alle amministrazioni provinciali e comunali.