Art. 71. Il sindaco, ricevuta la denuncia di un caso anche sospetto di afta epizootica, dispone l'immediato intervento del veterinario comunale. Questi, accertata la malattia, oltre all'adozione delle misure urgenti di cui all'art. 9 del presente regolamento, provvede a prelevare il materiale per l'identificazione del tipo di virus quando si tratta di focolaio di nuova insorgenza o comunque non dipendente da altro focolaio di tipo gia' determinato; pratica inoltre i trattamenti immunizzanti necessari per isolare ed estinguere il focolaio. Il sindaco emana le ordinanze previste dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento includendovi, all'occorrenza, i provvedimenti diretti a disciplinare: a) l'ammissione al consumo del latte che, oltre all'osservanza delle disposizioni sulla vigilanza igienica del latte, e' subordinata all'adozione delle cautele atte ad evitare la diffusione della malattia, tra gli animali; b) l'impiego nei lavori agricoli o l'ammissione al pascolo nell'ambito delle singole aziende, e comunque non oltre i confini della zona infetta, degli animali recettivi ancora sani, purche' tempestivamente sottoposti a trattamento immunizzante; c) l'impiego degli equini nella zona infetta; d) il movimento delle persone in quanto possa costituire pericolo di propagazione della malattia. Le carni degli animali ammalati, dei quali il sindaco puo' consentire la macellazione sul posto e quelle degli animali morti per afta apoplettica, se riconosciute atte al consumo, possono essere trasportate fuori delle zone infette o di protezione purche' il trasporto si effettui con carri chiusi e con l'osservanza delle precauzioni da indicarsi di volta in volta. Le pelli, le unghie e le corna possono essere asportate dopo essere state sottoposte ad un trattamento disinfettante di riconosciuta efficacia.