(Regolamento di polizia veterinaria- art. 71)
                              Art. 71. 
  Il sindaco, ricevuta la denuncia di un caso anche sospetto di  afta
epizootica, dispone l'immediato intervento del veterinario  comunale.
Questi,  accertata  la  malattia,  oltre  all'adozione  delle  misure
urgenti di cui  all'art.  9  del  presente  regolamento,  provvede  a
prelevare il materiale per l'identificazione del tipo di virus quando
si tratta di focolaio di nuova insorgenza o comunque  non  dipendente
da altro  focolaio  di  tipo  gia'  determinato;  pratica  inoltre  i
trattamenti immunizzanti  necessari  per  isolare  ed  estinguere  il
focolaio. 
  Il sindaco emana le ordinanze previste dagli articoli 10 e  11  del
presente regolamento includendovi,  all'occorrenza,  i  provvedimenti
diretti a disciplinare: 
    a) l'ammissione al consumo del latte  che,  oltre  all'osservanza
delle disposizioni sulla vigilanza igienica del latte, e' subordinata
all'adozione delle  cautele  atte  ad  evitare  la  diffusione  della
malattia, tra gli animali; 
    b) l'impiego  nei  lavori  agricoli  o  l'ammissione  al  pascolo
nell'ambito delle singole aziende, e comunque  non  oltre  i  confini
della zona infetta, degli  animali  recettivi  ancora  sani,  purche'
tempestivamente sottoposti a trattamento immunizzante; 
    c) l'impiego degli equini nella zona infetta; 
    d) il movimento delle persone in quanto possa costituire pericolo
di propagazione della malattia. 
  Le  carni  degli  animali  ammalati,  dei  quali  il  sindaco  puo'
consentire la macellazione sul posto e quelle degli animali morti per
afta apoplettica, se riconosciute atte  al  consumo,  possono  essere
trasportate fuori delle zone  infette  o  di  protezione  purche'  il
trasporto si effettui con  carri  chiusi  e  con  l'osservanza  delle
precauzioni da indicarsi di volta in volta. 
  Le pelli, le unghie e le corna possono essere asportate dopo essere
state sottoposte ad  un  trattamento  disinfettante  di  riconosciuta
efficacia.