(Regolamento di polizia veterinaria- art. 74)
                              Art. 74. 

 
  Il  prefetto  puo'  rendere  obbligatoria  a   scopo   profilattico
l'immunizzazione: 
    a) degli animali che, trovandosi entro un determinato raggio  dai
focolai di infezione o per altri motivi, sono da ritenere  esposti  a
pericolo di contaminazione; 
    b) degli animali da condurre a mercati, fiere ed  esposizioni,  a
norma dell'art. 21 del presente regolamento; 
    c) dei tori delle stazioni di monta  pubblica  e  dei  centri  di
fecondazione  artificiale,  nonche'  degli  altri  animali  recettivi
insieme con essi ricoverati.