Art. 74. Il prefetto puo' rendere obbligatoria a scopo profilattico l'immunizzazione: a) degli animali che, trovandosi entro un determinato raggio dai focolai di infezione o per altri motivi, sono da ritenere esposti a pericolo di contaminazione; b) degli animali da condurre a mercati, fiere ed esposizioni, a norma dell'art. 21 del presente regolamento; c) dei tori delle stazioni di monta pubblica e dei centri di fecondazione artificiale, nonche' degli altri animali recettivi insieme con essi ricoverati.