Art. 75. Il sindaco, ricevuta la denuncia di peste bovina, dispone per l'adozione d'urgenza dei provvedimenti necessari; ne informa telegraficamente il prefetto che, a sua volta, ne da' immediata comunicazione all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica. Il prefetto, a norma di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 11 e dall'art. 13 del presente regolamento, emana l'ordinanza di zona infetta e di protezione. Inoltre, ai sensi dell'art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ordina, sotto la direzione e la vigilanza del veterinario provinciale, l'immediato abbattimento sul posto: a) degli animali ammalati; b) degli animali sospetti di malattia; c) degli animali che, pure non avendo avuto contatto diretto con ammalati o sospetti, sono stati comunque esposti a pericolo di contaminazione. Sono vietati lo scuoiamento e l'utilizzazione di qualsiasi parte degli animali morti per peste bovina e di quelli abbattuti di cui alle lettere a) e b) che devono essere distrutti a norma dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento. Le carni ed i visceri degli animali di cui alla lettera c) possono essere utilizzati per l'alimentazione, previa ispezione sanitaria, secondo le disposizioni vigenti in materia. La misura dell'indennita' di abbattimento per gli animali di cui alla lettera c) deve essere calcolata tenendo conto dell'utile ricavato dal proprietario per la vendita delle carni e delle pelli. Il provvedimento prefettizio di zona infetta puo' essere revocato, con le modalita' stabilite dall'art. 16 del presente regolamento, soltanto dopo trascorsi 60 giorni dall'ultimo caso di morte o di abbattimento degli animali ammalati o sospetti.