(Regolamento di polizia veterinaria- art. 75)
                              Art. 75. 
 
 
  Il sindaco, ricevuta la  denuncia  di  peste  bovina,  dispone  per
l'adozione  d'urgenza  dei  provvedimenti   necessari;   ne   informa
telegraficamente il prefetto che,  a  sua  volta,  ne  da'  immediata
comunicazione  all'Alto  Commissariato  per  l'igiene  e  la  sanita'
pubblica. 
  Il prefetto, a norma di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.
11 e dall'art. 13 del presente regolamento, emana l'ordinanza di zona
infetta e di protezione. Inoltre, ai sensi dell'art.  265  del  testo
unico delle leggi sanitarie approvato con  regio  decreto  27  luglio
1934, n.  1265,  ordina,  sotto  la  direzione  e  la  vigilanza  del
veterinario provinciale, l'immediato abbattimento sul posto: 
    a) degli animali ammalati; 
    b) degli animali sospetti di malattia; 
    c) degli animali che, pure non avendo avuto contatto diretto  con
ammalati o sospetti,  sono  stati  comunque  esposti  a  pericolo  di
contaminazione. 
  Sono vietati lo scuoiamento e l'utilizzazione  di  qualsiasi  parte
degli animali morti per peste bovina e di  quelli  abbattuti  di  cui
alle lettere a) e b) che devono essere distrutti  a  norma  dell'art.
10, lettera e), del presente regolamento. 
  Le carni ed i visceri degli animali di cui alla lettera c)  possono
essere utilizzati per l'alimentazione,  previa  ispezione  sanitaria,
secondo le disposizioni vigenti in materia. 
  La misura dell'indennita' di abbattimento per gli  animali  di  cui
alla lettera  c)  deve  essere  calcolata  tenendo  conto  dell'utile
ricavato dal proprietario per la vendita delle carni e delle pelli. 
  Il provvedimento prefettizio di zona infetta puo' essere  revocato,
con le modalita' stabilite dall'art.  16  del  presente  regolamento,
soltanto dopo trascorsi 60 giorni dall'ultimo  caso  di  morte  o  di
abbattimento degli animali ammalati o sospetti.