(Regolamento di polizia veterinaria- art. 77)
                              Art. 77. 
 
 
  Gli  animali  sospetti  di  contaminazione,  che  non  siano  stati
abbattuti a norma  del  2°  comma  dell'articolo  precedente,  devono
essere isolati e sequestrati per un periodo non inferiore  a  6  mesi
sotto vigilanza del veterinario comunale. 
  Durante il sequestro ne e'  permessa  la  macellazione  sul  posto,
previo parere favorevole del veterinario comunale. 
  Il trasporto delle carni in  altre  localita'  deve  farsi  con  le
necessarie  cautele   profilattiche   determinate   dal   veterinario
provinciale. 
  E' pure ammessa al  consumo  alimentare,  secondo  le  disposizioni
vigenti in materia e soltanto entro la zona infetta, la carne  fresca
degli animali ammalati o sospetti, abbattuti d'ordine prefettizio. Ne
e'  consentito  altresi'  il  consumo  fuori  della  zona  infetta  a
condizione che la carne sia stata salata o in altro  modo  conservata
per un periodo non inferiore a 30 giorni. In ogni caso  i  polmoni  e
gli altri visceri devono essere distrutti. 
  La misura dell'indennita' di abbattimento degli animali,  stabilita
dal citato art. 265 del  testo  unico  delle  leggi  sanitarie,  deve
essere calcolata tenendo  conto  dell'utile  ricavato  dalla  vendita
delle carni e delle pelli. 
  La revoca del provvedimento prefettizio di zona infetta puo'  farsi
soltanto, con le modalita'  stabilite  dal  l'art.  16  del  presente
regolamento, quando tutti gli. 
  animali ammalati o sospetti di malattia sono  morti  o  sono  stati
abbattuti  e  quando  i  sospetti  di  contaminazione  sottoposti  ad
isolamento, trascorsi almeno 6 mesi, non manifestano sintomi sospetti
di malattia.