Art. 77. Gli animali sospetti di contaminazione, che non siano stati abbattuti a norma del 2° comma dell'articolo precedente, devono essere isolati e sequestrati per un periodo non inferiore a 6 mesi sotto vigilanza del veterinario comunale. Durante il sequestro ne e' permessa la macellazione sul posto, previo parere favorevole del veterinario comunale. Il trasporto delle carni in altre localita' deve farsi con le necessarie cautele profilattiche determinate dal veterinario provinciale. E' pure ammessa al consumo alimentare, secondo le disposizioni vigenti in materia e soltanto entro la zona infetta, la carne fresca degli animali ammalati o sospetti, abbattuti d'ordine prefettizio. Ne e' consentito altresi' il consumo fuori della zona infetta a condizione che la carne sia stata salata o in altro modo conservata per un periodo non inferiore a 30 giorni. In ogni caso i polmoni e gli altri visceri devono essere distrutti. La misura dell'indennita' di abbattimento degli animali, stabilita dal citato art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, deve essere calcolata tenendo conto dell'utile ricavato dalla vendita delle carni e delle pelli. La revoca del provvedimento prefettizio di zona infetta puo' farsi soltanto, con le modalita' stabilite dal l'art. 16 del presente regolamento, quando tutti gli. animali ammalati o sospetti di malattia sono morti o sono stati abbattuti e quando i sospetti di contaminazione sottoposti ad isolamento, trascorsi almeno 6 mesi, non manifestano sintomi sospetti di malattia.