(Regolamento di polizia veterinaria- art. 78)
                              Art. 78. 
  Il sindaco, ricevuta la denuncia di peste suina, ordina,  oltre  ai
provvedimenti  previsti  dagli  articoli  10  e   11   del   presente
regolamento, un idoneo trattamento profilattico di tutti i suini  non
febbricitanti e da  ritenersi  quindi  ancora  sani,  presenti  nella
porcilaia infetta.