(Regolamento di polizia veterinaria- art. 79)
                              Art. 79. 
  Il sindaco, su richiesta degli interessati ed in seguito  a  parere
favorevole del veterinario comunale, puo' autorizzare: 
    a) l'abbattimento sul posto, per l'immediata utilizzazione  delle
carni, degli animali sani che i proprietari non intendono  sottoporre
al trattamento immunizzante previsto dal precedente articolo; 
    b) l'abbattimento sul posto degli animali ammalati. 
  Le carni ed i grassi  di  questi  ultimi,  se  dichiarati  atti  al
consumo, devono essere sottoposti a cottura. 
  Gli  animali  morti  nonche'  i  visceri,  le  carni  ed  i  grassi
dichiarati  non  commestibili  possono  essere   destinati   ad   uso
industriale o distrutti a norma dell'articolo  10,  lettera  e),  del
presente regolamento.