Art. 79. Il sindaco, su richiesta degli interessati ed in seguito a parere favorevole del veterinario comunale, puo' autorizzare: a) l'abbattimento sul posto, per l'immediata utilizzazione delle carni, degli animali sani che i proprietari non intendono sottoporre al trattamento immunizzante previsto dal precedente articolo; b) l'abbattimento sul posto degli animali ammalati. Le carni ed i grassi di questi ultimi, se dichiarati atti al consumo, devono essere sottoposti a cottura. Gli animali morti nonche' i visceri, le carni ed i grassi dichiarati non commestibili possono essere destinati ad uso industriale o distrutti a norma dell'articolo 10, lettera e), del presente regolamento.