(Regolamento di polizia veterinaria- art. 81)
                              Art. 81. 

 
  Il trattamento immunizzante con  il  metodo  della  siero-infezione
negli allevamenti indenni deve essere preventivamente autorizzato dal
prefetto. Detto metodo non puo' essere applicato nelle  zone  indenni
da peste suina. 
  Per le porcilaie dove sono ricoverati  gli  animali  da  sottoporre
alla siero-infezione vengono applicate le misure previste per  quelle
infette; in esse non possono essere immessi altri suini che non siano
gia' immunizzati. 
  I suini in tale modo trattati devono essere  tenuti  in  isolamento
per il periodo di 30 giorni; quelli che  in  seguito  al  trattamento
presentano reazione violenta con i caratteri clinici  della  malattia
devono essere abbattuti  e  le  carni  trattate  in  conformita'  del
disposto del precedente art. 79.