Art. 81. Il trattamento immunizzante con il metodo della siero-infezione negli allevamenti indenni deve essere preventivamente autorizzato dal prefetto. Detto metodo non puo' essere applicato nelle zone indenni da peste suina. Per le porcilaie dove sono ricoverati gli animali da sottoporre alla siero-infezione vengono applicate le misure previste per quelle infette; in esse non possono essere immessi altri suini che non siano gia' immunizzati. I suini in tale modo trattati devono essere tenuti in isolamento per il periodo di 30 giorni; quelli che in seguito al trattamento presentano reazione violenta con i caratteri clinici della malattia devono essere abbattuti e le carni trattate in conformita' del disposto del precedente art. 79.