Art. 82. I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalita' stabilite dal 1° comma dell'art. 16 del presente regolamento, dopo trascorsi 30 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia oppure quando tutti gli animali sono stati macellati. I suini che hanno superato la forma acuta della malattia e presentano manifestazioni riferibili a forma cronica devono essere sequestrati sino all'avvenuta macellazione e le carni trattate in conformita' del disposto del precedente art. 79.