(Regolamento di polizia veterinaria- art. 82)
                              Art. 82. 
  I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le
modalita'  stabilite  dal  1°  comma  dell'art.   16   del   presente
regolamento, dopo trascorsi 30 giorni dall'esito dell'ultimo caso  di
malattia oppure quando tutti gli animali sono stati macellati. 
  I suini  che  hanno  superato  la  forma  acuta  della  malattia  e
presentano manifestazioni riferibili a forma  cronica  devono  essere
sequestrati sino all'avvenuta macellazione e  le  carni  trattate  in
conformita' del disposto del precedente art. 79.