(Regolamento di polizia veterinaria- art. 84)
                              Art. 84. 
 
 
  I comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere
in esercizio un canile per la  custodia  dei  cani  catturati  e  per
l'osservazione di quelli sospetti. 
  Il  prefetto,  quando  ne  riconosca  la   necessita',   stabilisce
l'obbligo  di  un  servizio  di   accalappiamento   intercomunale   o
provinciale  determinando  le  norme  per  il  funzionamento  ed   il
contributo che deve essere dato dai comuni e dalla provincia.