(Regolamento di polizia veterinaria- art. 87)
                              Art. 87. 
 
 
  I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabido  o
fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere  subito  soppressi
con provvedimento del sindaco sempreche' non debbano prima sottostare
al periodo di osservazione di 10 giorni  per  avere,  a  loro  volta,
morsicato persone o animali. 
  Tuttavia su richiesta del possessore,  l'animale,  anziche'  essere
abbattuto,  puo'  essere  mantenuto  sotto  sequestro,  a  spese  del
possessore stesso, nel canile municipale o in altro locale  stabilito
dall'autorita' comunale dove non possa nuocere,  per  un  periodo  di
mesi 6 sotto vigilanza sanitaria. 
  Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani  ed  i
gatti contaminati o sospetti di essere  stati  contaminati  da  altro
animale riconosciuto rabido. 
  I cani ed i gatti morsicati da  animali  sospetti  di  rabbia  sono
sottoposti a sequestro per soli 10 giorni se durante  questo  periodo
l'animale morsicatore si e' mantenuto sano. 
  Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione  antirabbica
post-contagio da iniziarsi non oltre 5 giorni per ferite alla testa e
non oltre 7  giorni  negli  altri  casi  dal  sofferto  contagio,  il
predetto periodo di osservazione puo' essere ridotto a mesi 3 o anche
a mesi 2 se l'animale si trova nel periodo di protezione  antirabbica
vaccinale pre-contagio. 
  Durante  il  periodo  del  trattamento  antirabbico   post-contagio
l'animale deve essere  ricoverato  nel  canile  municipale  o  presso
Istituti universitari o zooprofilattici. 
  I cani ed i gatti morsicati possono essere spostati, con  le  norme
degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, durante  il  periodo
di osservazione, soltanto entro 7 giorni dalla sofferta morsicatura. 
  Qualora durante il periodo di  osservazione  il  cane  o  il  gatto
morsicato muoia o venga ucciso, si procede in conformita'  di  quanto
previsto dai commi 5°, 6° e 7° del precedente articolo.