Art. 88. Gli equini, i bovini, i bufalini, gli ovini, i caprini ed i suini morsicati da animali riconosciuti rabidi o rimasti ignoti devono sottostare ad un periodo di osservazione di mesi 4, durante il quale gli equini, i bovini ed i bufalini possono essere adibiti al lavoro purche' posti in condizione di non nuocere alle persone. La disposizione prevista dal 40 comma dell'articolo precedente e' applicabile anche per gli animali delle specie sopraindicate. Il latte prodotto durante il periodo di osservazione e' ammesso al consumo soltanto previa bollitura. Gli animali in osservazione non possono essere spostati senza autorizzazione del sindaco, da concedersi per imperiose esigenze di pascolo o per lavori agricoli o per macellazione quando questa sia consentita, giusta le disposizioni vigenti in materia. Se durante il periodo di osservazione l'animale per qualsiasi motivo viene abbattuto o muore dopo il quinto giorno, deve essere interamente distrutto col divieto di scuoiamento.