(Regolamento di polizia veterinaria- art. 88)
                              Art. 88. 
 
 
  Gli equini, i bovini, i bufalini, gli ovini, i caprini ed  i  suini
morsicati da animali riconosciuti  rabidi  o  rimasti  ignoti  devono
sottostare ad un periodo di osservazione di mesi 4, durante il  quale
gli equini, i bovini ed i bufalini possono essere adibiti  al  lavoro
purche' posti in condizione di non nuocere alle persone. 
  La disposizione prevista dal 40 comma dell'articolo  precedente  e'
applicabile anche per gli animali delle specie sopraindicate. 
  Il latte prodotto durante il periodo di osservazione e' ammesso  al
consumo soltanto previa bollitura. 
  Gli animali in  osservazione  non  possono  essere  spostati  senza
autorizzazione del sindaco, da concedersi per imperiose  esigenze  di
pascolo o per lavori agricoli o per macellazione  quando  questa  sia
consentita, giusta le disposizioni vigenti in materia. 
  Se durante il  periodo  di  osservazione  l'animale  per  qualsiasi
motivo viene abbattuto o muore dopo il  quinto  giorno,  deve  essere
interamente distrutto col divieto di scuoiamento.