(Regolamento di polizia veterinaria- art. 9)
                               Art. 9. 
 
 
  Il  veterinario  comunale,  appena  venuto   a   conoscenza   della
manifestazione di casi  di  malattie  di  cui  all'art.  1,  provvede
all'accertamento  della   diagnosi.   Esegue   altresi'   l'inchiesta
epizoologica e propone per iscritto al  sindaco  le  misure  atte  ad
impedire la diffusione  della  malattia  e  ne  vigila  l'esecuzione.
Inoltre, in attesa  delle  relative  disposizioni  da  adottarsi  dal
sindaco ai sensi dell'articolo successivo, comunica per  iscritto  le
istruzioni necessarie al proprietario o detentore degli animali.