(Regolamento di polizia veterinaria- art. 90)
                              Art. 90. 
 
 
  Nel comune in cui sono stati constatati casi di rabbia o nel comune
il cui territorio  e'  stato  attraversato  da  un  cane  rabido,  il
sindaco, oltre alle disposizioni indicate  nei  precedenti  articoli,
deve prescrivere: 
    a) che nei 60 giorni  successivi  i  cani,  anche  se  muniti  di
museruola, non possono circolare se non condotti al guinzaglio e  che
i cani accalappiati non siano restituiti ai possessori se non abbiano
subito  favorevolmente  il  periodo  di  osservazione  di   mesi   6,
riducibili a mesi 2 qualora i cani vengano sottoposti a  vaccinazione
antirabbica post-contagio con le modalita' stabilite  dal  precedente
art. 87; 
    b)  che   i   possessori   di   cani   segnalino   immediatamente
all'autorita' comunale l'eventuale fuga dei  propri  cani  ovvero  il
manifestarsi in essi di qualsiasi sintomo che  possa  far  sospettare
l'inizio  della  malattia  come  ad  esempio:  cambiamento  d'indole,
tendenza a mordere, manifestazioni di paralisi, impossibilita'  della
deglutizione.