Art. 90. Nel comune in cui sono stati constatati casi di rabbia o nel comune il cui territorio e' stato attraversato da un cane rabido, il sindaco, oltre alle disposizioni indicate nei precedenti articoli, deve prescrivere: a) che nei 60 giorni successivi i cani, anche se muniti di museruola, non possono circolare se non condotti al guinzaglio e che i cani accalappiati non siano restituiti ai possessori se non abbiano subito favorevolmente il periodo di osservazione di mesi 6, riducibili a mesi 2 qualora i cani vengano sottoposti a vaccinazione antirabbica post-contagio con le modalita' stabilite dal precedente art. 87; b) che i possessori di cani segnalino immediatamente all'autorita' comunale l'eventuale fuga dei propri cani ovvero il manifestarsi in essi di qualsiasi sintomo che possa far sospettare l'inizio della malattia come ad esempio: cambiamento d'indole, tendenza a mordere, manifestazioni di paralisi, impossibilita' della deglutizione.