Art. 91. Nei casi in cui l'infezione rabida assuma preoccupante diffusione il prefetto puo' ordinare agli agenti adibiti alla cattura dei cani ed agli agenti della forza pubblica di procedere, ove non sia possibile la cattura, all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti, ed adottare qualunque altro provvedimento eccezionale atto a estinguere l'infezione.