(Regolamento di polizia veterinaria- art. 91)
                              Art. 91. 
 
 
  Nei casi in cui l'infezione rabida assuma  preoccupante  diffusione
il prefetto puo' ordinare agli agenti adibiti alla cattura  dei  cani
ed agli agenti  della  forza  pubblica  di  procedere,  ove  non  sia
possibile la cattura, all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti,  ed
adottare qualunque altro provvedimento eccezionale atto a  estinguere
l'infezione.