Art. 93. Nei casi di denuncia di vaiolo ovino il sindaco oltre ai provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento, dispone: a) l'identificazione e la visita sanitaria delle greggi che per essere state a contatto diretto o indiretto con quelle ammalate, specie mediante il pascolo promiscue o in ricoveri comuni, devono essere considerate sospette di contaminazione; b) la disinfezione dei ricoveri nei quali hanno sostato greggi infette durante la transumanza o il pascolo vagante; c) le misure di precauzione da osservarsi per la tosatura, allo scopo di evitare la propagazione della malattia; d) il divieto di destinare all'alimentazione il latte prodotto da animali febbricitanti. Il sindaco puo' autorizzare la macellazione sul posto, oltre che degli animali sani, anche di quelli ammalati o sospetti. I visceri e le mammelle devono essere distrutti. Gli animali morti sono trattati a norma dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento, essendone permesso lo scuoiamento. Le pelli e la lana possono essere trasportate fuori della zona infetta dopo subito idoneo trattamento disinfettante.