(Regolamento di polizia veterinaria- art. 93)
                              Art. 93. 
 
 
  Nei  casi  di  denuncia  di  vaiolo  ovino  il  sindaco  oltre   ai
provvedimenti  previsti  dagli  articoli  10  e   11   del   presente
regolamento, dispone: 
    a) l'identificazione e la visita sanitaria delle greggi  che  per
essere state a contatto diretto  o  indiretto  con  quelle  ammalate,
specie mediante il pascolo promiscue o  in  ricoveri  comuni,  devono
essere considerate sospette di contaminazione; 
    b) la disinfezione dei ricoveri nei quali  hanno  sostato  greggi
infette durante la transumanza o il pascolo vagante; 
    c) le misure di precauzione da osservarsi per la  tosatura,  allo
scopo di evitare la propagazione della malattia; 
    d) il divieto di destinare all'alimentazione il latte prodotto da
animali febbricitanti. 
  Il sindaco puo' autorizzare la macellazione sul  posto,  oltre  che
degli animali sani, anche di quelli ammalati o sospetti. I visceri  e
le mammelle devono essere distrutti. 
  Gli animali morti sono trattati a norma dell'art. 10,  lettera  e),
del presente regolamento, essendone permesso lo scuoiamento. 
  Le pelli e la lana possono  essere  trasportate  fuori  della  zona
infetta dopo subito idoneo trattamento disinfettante.