Art. 94. Il permesso di spostamento dalle zone infette o di protezione e' concesso dal prefetto con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento. Per ragioni di pascolo stagionale lo spostamento puo' essere consentito soltanto per gli animali che sono stati immunizzati e con l'osservanza delle precauzioni da stabilirsi dal veterinario provinciale. Quando gli animali sono diretti ad altra provincia deve esserle data comunicazione telegrafica al prefetto della provincia di destinazione ed anche ai prefetti delle province di transito nel caso che lo spostamento abbia luogo per via ordinaria.