(Regolamento di polizia veterinaria- art. 94)
                              Art. 94. 
 
 
  Il permesso di spostamento dalle zone infette o  di  protezione  e'
concesso dal prefetto con  le  norme  degli  articoli  14  e  15  del
presente  regolamento.  Per  ragioni   di   pascolo   stagionale   lo
spostamento puo' essere consentito soltanto per gli animali che  sono
stati immunizzati e con l'osservanza delle precauzioni da  stabilirsi
dal veterinario provinciale. Quando gli animali sono diretti ad altra
provincia deve esserle data  comunicazione  telegrafica  al  prefetto
della provincia di destinazione ed anche ai prefetti  delle  province
di  transito  nel  caso  che  lo  spostamento  abbia  luogo  per  via
ordinaria.