(Regolamento di polizia veterinaria- art. 95)
                              Art. 95. 
 
 
  I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati con  le
modalita'  stabilite  dal  1°  comma  del  l'art.  16  del   presente
regolamento, trascorsi  30  giorni  dall'esito  dell'ultimo  caso  di
malattia oppure quando gli animali sono stati macellati.