Art. 97. Nei casi di agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini sono applicabili, di massima, le disposizioni contenute nel precedente Capo, tenendo presente quanto segue: a) il latte degli animali ammalati non puo' essere comunque utilizzato; b) il permesso di spostamento e' concesso dal prefetto con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento; c) i trattamenti immunizzanti possono essere ordinati dal prefetto per gli animali esposti a pericolo di contaminazione.