(Regolamento di polizia veterinaria- art. 97)
                              Art. 97. 
 
 
  Nei casi di agalassia contagiosa degli ovini  e  dei  caprini  sono
applicabili, di massima, le  disposizioni  contenute  nel  precedente
Capo, tenendo presente quanto segue: 
    a) il latte degli  animali  ammalati  non  puo'  essere  comunque
utilizzato; 
    b) il permesso di spostamento e' concesso  dal  prefetto  con  le
norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento; 
    c)  i  trattamenti  immunizzanti  possono  essere  ordinati   dal
prefetto per gli animali esposti a pericolo di contaminazione.