(Regolamento di polizia veterinaria- art. 98)
                              Art. 98. 
 
 
  Nei casi di affezioni influenzali degli equini  il  sindaco,  oltre
alle misure previste dall'art.  10  del  presente  regolamento,  puo'
disporre temporaneamente la sospensione della monta  pubblica  equina
nell'ambito della zona infetta qualora sia stata dichiarata. 
  Il prefetto, ai sensi dell'art. 13 del presente  regolamento,  puo'
dichiarare  la  zona  di  protezione  ed  ordinare,  tra  gli   altri
provvedimenti: 
    a)  la  sospensione  dei  mercati,  delle  rassegne,   fiere   ed
esposizioni di equini; 
    b) la sospensione della monta pubblica equina; 
    c) la disinfezione periodica delle stalle di sosta. 
  I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le
modalita'  stabilite  dal  1°  comma  dell'art.   16   del   presente
regolamento, trascorsi  15  giorni  dall'esito  dell'ultimo  caso  di
malattia. 
  Dei provvedimenti adottati e della loro  revoca  deve  essere  data
comunicazione alle autorita', militari  interessate  ed  al  Deposito
cavalli stalloni della circoscrizione.