Art. 98. Nei casi di affezioni influenzali degli equini il sindaco, oltre alle misure previste dall'art. 10 del presente regolamento, puo' disporre temporaneamente la sospensione della monta pubblica equina nell'ambito della zona infetta qualora sia stata dichiarata. Il prefetto, ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, puo' dichiarare la zona di protezione ed ordinare, tra gli altri provvedimenti: a) la sospensione dei mercati, delle rassegne, fiere ed esposizioni di equini; b) la sospensione della monta pubblica equina; c) la disinfezione periodica delle stalle di sosta. I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalita' stabilite dal 1° comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 15 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia. Dei provvedimenti adottati e della loro revoca deve essere data comunicazione alle autorita', militari interessate ed al Deposito cavalli stalloni della circoscrizione.