Art. 99. Nei casi di anemia infettiva degli equini il sindaco emana le ordinanze previste dall'art. 10 e, se del caso, dell'art. 11 del presente regolamento includendovi anche i seguenti provvedimenti: a) isolamento degli equini con sintomi manifesti di malattia e con esito positivo degli accertamenti di laboratorio. Detti animali devono essere contrassegnati con marchio a fuoco, portante le lettere A.I., sullo zoccolo anteriore destro; b) osservazione, per la durata di almeno un anno, degli equini sospetti che devono essere sottoposti periodicamente ad indagini diagnostiche; b) disinfezioni ripetute delle scuderie e distruzione degli insetti ematofagi; d) divieto di introdurre qualsiasi equino proveniente da allevamenti indenni nelle scuderie adibite all'isolamento degli animali infetti. Gli equini isolati di cui alla lettera a) possono essere adibiti al lavoro entro i limiti dell'azienda agricola, ma non alla riproduzione. Il loro spostamento a, scopo di macellazione e' soggetto ad autorizzazione del prefetto a norma degli articoli 14 e 15 del presente regolamento.