(Regolamento di polizia veterinaria- art. 99)
                              Art. 99. 
 
 
  Nei casi di anemia infettiva  degli  equini  il  sindaco  emana  le
ordinanze previste dall'art. 10 e, se  del  caso,  dell'art.  11  del
presente regolamento includendovi anche i seguenti provvedimenti: 
    a) isolamento degli equini con sintomi manifesti  di  malattia  e
con esito positivo degli accertamenti di laboratorio.  Detti  animali
devono essere contrassegnati con marchio a fuoco, portante le lettere
A.I., sullo zoccolo anteriore destro; 
    b) osservazione, per la durata di almeno un  anno,  degli  equini
sospetti che devono  essere  sottoposti  periodicamente  ad  indagini
diagnostiche; 
    b) disinfezioni  ripetute  delle  scuderie  e  distruzione  degli
insetti ematofagi; 
    d)  divieto  di  introdurre  qualsiasi  equino   proveniente   da
allevamenti  indenni  nelle  scuderie  adibite  all'isolamento  degli
animali infetti. 
  Gli equini isolati di cui alla lettera a) possono essere adibiti al
lavoro  entro  i  limiti   dell'azienda   agricola,   ma   non   alla
riproduzione.  Il  loro  spostamento  a,  scopo  di  macellazione  e'
soggetto ad autorizzazione del prefetto a norma degli articoli  14  e
15 del presente regolamento.