Art. 11.

  I  sottufficiali,  ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono
iscritti,  in  ordine  di  grado  e  di anzianita', in ruoli distinti
secondo le leggi di ordinamento.
  Per  i  sottufficiali  in  servizio  permanente  non  sono  ammessi
trasferimenti  da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi
specificati dalle leggi.