Art. 12.

  Il sottufficiale in servizio permanente e' vincolato da rapporto di
impiego di carattere stabile e continuativo.
  Il  sottufficiale in servizio permanente non puo' esercitare alcuna
professione,  mestiere, industria o commercio, ne' comunque attendere
ad  occupazioni  o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento
dei suoi doveri.