Art. 14.

  Il  sottufficiale  in servizio effettivo, salvo quanto disposto dal
quarto  comma  dell'art.  24,  deve  possedere  l'idoneita' fisica al
servizio   incondizionato   per  essere  impiegato  dovunque,  presso
reparti, comandi, uffici, e a bordo per i sottufficiali della Marina.
  Per  il  sottufficiale del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica la
temporanea  inidoneita'  al  solo  servizio  di  volo non costituisce
impedimento alla permanenza nel servizio effettivo.