Art. 14. Il sottufficiale in servizio effettivo, salvo quanto disposto dal quarto comma dell'art. 24, deve possedere l'idoneita' fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, comandi, uffici, e a bordo per i sottufficiali della Marina. Per il sottufficiale del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica la temporanea inidoneita' al solo servizio di volo non costituisce impedimento alla permanenza nel servizio effettivo.