Art. 15.

  Il sottufficiale puo' essere collocato in aspettativa per una delle
seguenti cause:
    a) prigionia di guerra;
    b) infermita' temporanea proveniente da causa di servizio;
   c) infermita' temporanea non proveniente da causa di servizio;
    d) motivi privati.
  La  prigionia  di  guerra  importa  di  diritto  il collocamento in
aspettativa.
  L'aspettativa per infermita' proveniente o non da causa di servizio
e' disposta a domanda o di autorita', previ gli accertamenti sanitari
stabiliti  dal  regolamento. Prima del collocamento in aspettativa al
sottufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai relativi
regolamenti e non ancora fruiti.
  L'aspettativa  per  motivi  privati e' disposta a domanda; i motivi
devono   essere   giustificati   dal  sottufficiale.  La  concessione
dell'aspettativa e' subordinata alle esigenze del servizio.
  L'aspettativa  e' disposta con decreto ministeriale e decorre dalla
data  fissata  nel  decreto; nell'aspettativa per prigionia di guerra
tale data corrisponde a quella della cattura.