Art. 15. Il sottufficiale puo' essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause: a) prigionia di guerra; b) infermita' temporanea proveniente da causa di servizio; c) infermita' temporanea non proveniente da causa di servizio; d) motivi privati. La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa. L'aspettativa per infermita' proveniente o non da causa di servizio e' disposta a domanda o di autorita', previ gli accertamenti sanitari stabiliti dal regolamento. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai relativi regolamenti e non ancora fruiti. L'aspettativa per motivi privati e' disposta a domanda; i motivi devono essere giustificati dal sottufficiale. La concessione dell'aspettativa e' subordinata alle esigenze del servizio. L'aspettativa e' disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto; nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.