Art. 16.

  L'aspettativa  non puo' superare due anni in un quinquennio, tranne
che  per  prigionia  di guerra, e termina col cessare della causa che
l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge.
  Verificandosi   una   causa   diversa   da  quella  che  determino'
l'aspettativa,  il  sottufficiale  puo'  essere  trasferito  in altra
aspettativa   per  questa  nuova  causa,  ma  la  durata  complessiva
dell'aspettativa  non  puo'  superare  i  due  anni  nel quinquennio,
escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra.
  Fermo il disposto del primo comma, l'aspettativa per motivi privati
non   puo'   eccedere   il   periodo  continuativo  di  un  anno.  Il
sottufficiale  che  sia  gia' stato in aspettativa per motivi privati
non  puo'  esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni
dal suo rientro in servizio.