Art. 17.

  Il sottufficiale in aspettativa puo', in caso di mobilitazione o di
eccezionali   esigenze,  essere  richiamato  in  servizio  effettivo,
purche' idoneo a servizio incondizionato.
  Il  sottufficiale  in  aspettativa  per infermita', conmpreso nelle
aliquote  di  ruolo per l'avanzamento o che debba frequentare corsi o
sostenere  esami  prescritti  ai  fini  dell'avanzamento,  qualora ne
faccia   domanda,   e'   sottoposto   ad  accertamenti  sanitari;  se
riconosciuto idoneo e' richiamato in servizio.
  Il  sottufficiale  in  aspettativa  per motivi privati, che venga a
trovarsi  nelle  condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne
faccia domanda, e' richiamato in servizio.