Art. 18.

  Al  sottufficiale  in aspettativa per infermita' non proveniente da
causa  di  servizio competono soltanto i tre quinti dello stipendio e
degli   altri   assegni   di   carattere  fisso  e  continuativo.  Al
sottufficiale  in  aspettativa  per  motivi  privati  non  compete lo
stipendio ne' altro assegno.
  Agli  effetti  della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale
in  aspettativa  per prigionia di guerra o per infermita' proveniente
da  causa  di servizio e' computato per intero; il tempo trascorso in
aspettativa  per  infermita'  non proveniente da causa di servizio e'
computato  per  meta';  il  tempo trascorso in aspettativa per motivi
privati non e' computato.