Art. 19.

  La  sospensione  dall'impiego  puo'  avere carattere precauzionale,
disciplinare, o penale.
  La   sospensione   dall'impiego  puo'  essere  applicata  anche  al
sottufficiale   in   aspettativa,  trasferendolo  dall'una  all'altra
posizione.
  La  sospensione  dall'impiego e' disposta con decreto ministeriale,
nel quale sono indicati i motivi che l'hanno determinata e, quando si
tratti di sospensione disciplinare, anche la durata.