Art. 19. La sospensione dall'impiego puo' avere carattere precauzionale, disciplinare, o penale. La sospensione dall'impiego puo' essere applicata anche al sottufficiale in aspettativa, trasferendolo dall'una all'altra posizione. La sospensione dall'impiego e' disposta con decreto ministeriale, nel quale sono indicati i motivi che l'hanno determinata e, quando si tratti di sospensione disciplinare, anche la durata.