Art. 20.

  Il  sottufficiale  che  sia  sottoposto  a  procedimento penale per
imputazione  da  cui  possa  derivare la perdita del grado, o che sia
sottoposto   a   procedimento  disciplinare  per  fatti  di  notevole
gravita',  puo' essere sospeso precauzionalmente dall'impiego a tempo
indeterminato, fino all'esito del procedimento penale o disciplinare.
  Tale   provvedimento   e'   sempre   adottato   nei  confronti  del
sottufficiale a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di
cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva.
  Se  il  procedimento  penale ha termine con sentenza definitiva che
dichiari  che  il  fatto  non  sussiste  o  che  l'imputato non lo ha
commesso,  la  sospensione  e'  revocata a tutti gli effetti. In ogni
altro   caso  di  proscioglimento,  se  il  sottufficiale  non  venga
sottoposto  a procedimento disciplinare, la sospensione e' ugualmente
revocata a tutti gli effetti.
  Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione e' ad
ogni   effetto   revocata  quando  il  procedimento  disciplinare  si
esaurisce  senza  dar  luogo  a  provvedimento disciplinare di stato.
Quando  sia  inflitta al sottufficiale la sospensione dall'impiego di
carattere  disciplinare,  nel  periodo  di  tempo di tale sospensione
viene  computato il periodo della sospensione precauzionale sofferta,
revocandosi l'eventuale eccedenza.