Art. 22.

  Salvo  i  casi  in cui la condanna a pena detentiva importi la pena
accessoria  della  sospensione  dal grado ai sensi della legge penale
militare,  la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese
ha per effetto la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della
pena.