Art. 23.

  Al  sottufficiale  sospeso  dall'impiego  compete soltanto la meta'
dello   stipendio   e  degli  altri  assegni  di  carattere  fisso  e
continuativo.
  Agli  effetti  della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale
in sospensione dall'impiego e' computato per meta'.